Press "Enter" to skip to content

Diritto europeo e religione

Di Marco Occhipinti

La censura religiosa della libertà d’espressione

Come la Corte europea dei diritti dell’uomo “inventa” un difficile compromesso

Non è raro che sintonizzandosi sui vari piani di comunicazione, si senta qualcuno fregiare il proprio discorso di un richiamo alla libertà di espressione: questi discorsi (ormai alquanto inflazionati) sono sempre abbastanza ambivalenti: infatti c’è chi ricorre alla libertà di espressione come passepartout per concedersi a turpiloqui, eresie proibite e spietate calunnie, ma anche chi piuttosto si richiama a tale libertà con l’intento impietoso di definirla e, nel farlo, di dire dove inizia e (soprattutto) dove finisce, porle quindi un limite per poi investire della propria indignazione tutti coloro che lo vengono disgraziatamente a superare.

Spesso il limite richiamato è quello della sensibilità religiosa comunemente sentita.

Il problema non è di certo né di facile, né di breve soluzione. Tuttavia parlarne in un’ottica nazionale sarebbe sbagliato: infatti nell’intento di uniformare i diritti nell’area europea, indi di assicurare a tutti un minimo comune nei diritti, anche a costo di esportarli dai paesi più evoluti e garantistici, si è creata la CEDU. LA CEDU, ovvero la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1) ci costringe a fare un discorso europeo: alla CEDU si rifà Corte europea dei diritti dell’uomo (2) e tale corte, a cui ci si può rivolgere esauriti i giudizi interni, ha l’ultima parola rispetto ai giudici nazionali.

La questione è perciò la seguente: fin dove può estendersi la libertà d’espressione (art 10 CEDU)? In che misura la libertà religiosa in senso lato può limitarla senza divenire una delle forme più odiose di censura (limiti dell’art 10/2 CEDU)? E infine la CEDU prevede un qualche diritto a non essere offesi nella propria sensibilità religiosa (art 9 CEDU)(3)?

Diciamo che la Corte, più volte chiamata a dare delle risposte, ha sempre mostrato grande coerenza nel ragionamento ma, nel seguirlo, ha raggiunto esiti molto diversi: distinguiamo un prima e un dopo, e nel farlo vediamo due casi portati di fronte alla Corte di Strasburgo.

Prima: caso Otto-Preminger-Institut Contro Austria(4)

Siamo nel cattolicissimo Tirolo. L’istituto Otto-Preminger prepara la visione del lungometraggio “Il concilio d’amore”, film tratto da uno spettacolo teatrale(5) che impietosamente mena fendenti alla religione della Santa Sede: sul palco si osserva un Gesù donnaiolo e dalle molte relazioni amorose, una vergine dissoluta e dedita ad intrallazzi col diavolo e un Dio rimbambito e impotente; nella sala cinematografica si prometteva una resa ancora migliore… La diocesi vicina allora avverte le autorità, le quali intervengono, sequestrano, denunciano: censura preventiva  e giudizio penale.

 

Nei tribunali austriaci ben poco vale la difesa dell’istituto culturale, che rivendica di aver preventivamente informato sui contenuti del film e vietato la visione ai minori. Ilcodice penale di Vienna vieta i vilipendio alla religione e ai dogmi religiosi: la condanna è un esito necessario. L’istituto allora agisce di fronte alla Corte europea, affermando di essere stata leso nella sua libertà di espressione da un’indebita ingerenza della legge nazionale. Problema: l’art 188 del codice penale austriaco è norma esagerata e pericolosamente opprimente la libera espressione, oppure si muove sulla falsariga delle limitazioni ammesse dall’art 10/2 della CEDU? La risposta è che la censura è più che lecita, l’istituto, nella persona dei soggetti imputati, si vede confermare la sanzione penale e l’art 9 CEDU vince sull’art 10 CEDU.

Vediamo il ragionamento fatto, il quale rimane invariato anche nei giudizi futuri, pur conducendo ad esiti differenti: la libertà religiosa e insieme quella d’espressione sono fondamenti delle società democratiche e sono tutelati, senza differenza gerarchica, dalla carta europea: uno stato membro, con la propria legge nazionale, fa un bilanciamento di interessi, ritenendo debba prevalere la tutela del sentimento religioso, ovvero l’interesse di ogni credente ad non essere offeso nel suo credo, rispetto alla garanzia che ciascuno possa esprimersi senza limiti o censure: la scelta nazionale è libera e consentita fintanto che garantisca la sopravvivenza della libertà ridotta, e intervenga sulla stessa per ragioni e secondo modalità ammesse dalla CEDU. Ci si rifà al già citato art 10/2 CEDU e la Corte ne individua i caratteri salienti. Si può comprimere la libertà di espressione:

  • Wheather the interferences were prescribed by law: ovvero soltanto in presenza un riferimento normativo a fondare la limitazione (riserva di legge in funzione garantistica).
  • Wheather the interference pursued an aim that was legittimated, quindi se c’è uno scopo legittimo: quale scopo più valido dell’ampliare la tutela di una libertà già protetta dalla CEDU (libertà religiosa ex art 9 CEDU)?
  • Wheather the interferences were necessary in a democratic society for the archivement of that aim: ovvero quando la limitazione è compatibile con la società democratica e necessaria nella stessa per il perseguimento dello scopo: siamo di fronte alla tipica clausola generale che vuol dire tutto e niente e lascia all’interprete l’onere (e la libertà) di interpretarla, di riempirla di significato: la Corte perciò dice che il requisito è soddisfatto se lo scopo perseguito risponde ad un bisogno sociale imperativo, diffuso ed evidente (nel caso in questione, i tirolesi, saputo del film, avrebbero imbracciato torcee forconi e dato alle fiamme l’istituto per ripagare l’onta subita) e se nel perseguirlo la restrizione (di un diritto) operata sia proporzionale allo scopo (tutela di un altro diritto), quindi se il gioco vale la candela.

Dopo: caso Giniewski Contro Francia(6)

Tale Giniewsky, giornalista e sociologo francese, si fa autore di un articolo molto rumoroso: rifacendosi all’Enciclica Veritatis in Splendor (del 1993), sostiene la responsabilità cristiana nell’Olocausto, rintracciando nella dottrina cristiana forti fermenti antigiudaici che avrebbero contribuito a costituire un substrato culturale decisivo per il disegno di sterminio. Giniewsky è denunciato per diffamazione pubblica e in tal senso condannato puntualmente in ogni giudizio interno. Ricorre infine presso la Corte Europea, e qui ottiene ragione, ritenendosi che la lo Stato francese avesse esagerato, intervenendo ben oltre i limiti fissati dall’art 10/2 CEDU.

Il ragionamento rimane lo stesso, ma muta sensibilmente l’esito (e così anche in altre sentenze(7)): le condizioni necessarie perché la libertà d’espressione possa essere messa a tacere rimangono infatti quelle già viste, ma nell’interpretarle, la Corte contraddice la scelta nazionale. Si dice: non è rilevante che le idee, e le espressioni per manifestarle, siano spinte e sconvolgenti: sono tollerate anche quelle che “disgustano, offendono, scioccano”: conta che non se ne faccia un uso gratuito, sterile e inutile nell’ottica di un dibattito socio-culturale fondamentale in una società democratica. Insomma, se chi si esprime non contribuisce a formare un dibattito, ovvero non apporta in esso un’opinione con un minimo di fondamento, allora deve stare ben attento a non scontrarsi con altre libertà tutelate, perché queste verrebbero a prevalere (attivando una compressione della libertà di espressione prevista dall’art 10/2 CEDU): fin qui perciò nulla di nuovo: bisogno sociale (e intervento proporzionale) in contrapposizione alla gratuità offensività. Tuttavia nel verificare se questa gratuità c’è, e perciò se si deve censurare, o se non c’è, e allora si deve lasciar fare, la Corte si ritaglia un posto di primissimo livello: se prima era lo Stato ad avere sulla questione un margine di apprezzamento notevolissimo, quale soggetto che, a contatto più stretto con la realtà in questione, ne sapeva sintetizzare meglio le esigenze e i valori, facendo un bilanciamento tra libertà contrastanti, oggi questo suo margine è venuto a ridursi: la Corte infatti, anche ampliando i suoi strumenti nel giudizio, contesta le scelte nazionali, valutando se conformi ad una società pluralistica, la quale non può certamente reprimere opinioni dissenzienti dal sentimento comune o sindacarne arbitrariamente la forma; così se trova che le leggi nazionali siano incompatibili col modello europeo delle libertà previste nella CEDU, condanna lo Stato negligente al risarcimento (di solito) e da un buon esempio.

Questa soluzione tradisce una maggiore ingerenza del Corte nelle realtà nazionali, finanche perciò a giudicare i singoli ordinamenti statali e, a furia di condanne e precedenti, condizionarli. Tale soluzione, se apparirà insopportabile agli euroscettici, è senza ombra di dubbio compatibile (e consequenziale) rispetto alla struttura del Consiglio Europeo, nonché necessaria e positiva: solo riconoscendo ad un organo europeo tale potere di intervento, si può garantire che la variegata (e volubile) compagine di Stati europei si conformi ad un modello condiviso e comune di garanzie democratiche, creando così un sistema protettivo che non può che giovare per chi ci vive dentro.

 

Note:

1)La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d’Europa e firmato a Roma il 4 novembre 1950; è entrato in vigore il 3 settembre 1953. È stato ratificato (o vi è stata l’adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d’Europa.

2)La Corte Europea dei diritti dell’uomo è stata istituita con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Vi aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa.

Ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea con sede in Lussemburgo.

3)Per la risposta a quest’ultimo interrogativo, depone contro l’ammissione di un diritto ad essere tutelati nella propria sensibilità religiosa l’elemento letterale dell’art 9, rubricato Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che non fa menzione di tale diritto, ovvero l’orientamento consolidato della Corte europea, nella parte in cui, ammettendo espressioni che “disgustano, offendono, scioccano”, rende ampiamente secondario e “sacrificabile” lo stato soggettivo del credente, almeno ai fini della limitazione della libertà d’espressione; per approfondire la questione, si veda la dissenting opinion relativa allegata alla sent  Otto-Preminger-Institut c.Austria.

4)Sent della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20/09/1994,Otto-Preminger-Institut c.Austria; ma anche sent della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25/11/1996, Wingrove c.Uk.

5)Il film è Das Liebeskonzil di Werner Schroeter, ispirato allo spettacolo teatrale di Oscar Panizza del 1985.

6)Sent della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31/01/2006 (Seconda Sezione), Giniewski c.Francia, n. 64016/00.

7)Sent della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22/12/2005 , Paturel c.Francia; sent della Corte europea dei diritti dell’uomo del 02/05/2006, Tatlav c.Turchia.

 

 

One Comment

  1. Andrea Andrea 05/06/2011

    Articolo bellino ma impaginato male!

Rispondi a Andrea Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *