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Possono i rifiuti ledere il Diritto al rispetto della vita privata e familiare?

Rifiuti in Campania

Sentenza SARNO e altri c. ITALIA

10 gennaio 2012

Oltre gli stereotipi ormai classici che identificano l’italianità nel mondo purtroppo si aggiunge anche l’incapacità di garantire condizioni di vita dignitose. La crisi dei rifiuti che ha negativamente accompagnato e segnato le vite dei campani per quasi un ventennio, uno scandalo-vergogna che ci portiamo dal 1993 e che solo nel 2011 lo Stato con un decreto legge ha stabilito la fine dello stato d’emergenza. Sono passati 18 anni, si sono succeduti ben 11 commissari straordinari, ma la situazione sembra migliorata ma non risolta.
Nel tentativo di trovar giustizia in terra straniera diciotto cittadini campani hanno fatto ricorso contro la Repubblica Italiana alla Corte Europea dei diritti dell’uomo in ossequio all’art 34 della convenzione. Con la sentenza del 10 gennaio 2012 la Corte europea dei diritti dell‘uomo ha deliberato intorno al suddetto ricorso proposto. Essi contestano la cattiva gestione, da parte delle autorità italiane, del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania e l’inerzia delle autorità giudiziarie nel perseguire i responsabili . Avevano violato , secondo i ricorrenti , i diritti loro garantiti dagli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione. D’altro canto il Governo sia pur riconoscendo il tardivo e inefficiente intervento dovuto, secondo la controparte, da forza maggiore(opposizione della popolazione alla costruzione d’inceneritori e organizzazioni criminali) si dichiara non responsabile puntualizzando che la zona di residenza dei ricorrenti ,Somma Vesuviana, non è stata colpita dal disagio. La corte ,oltre a confutare le scusanti dell’esecutivo ,condanna il convenuto solo per violazione dell’art 8 e 13 della convenzione al risarcimento dei danni.

Potrebbe sembrare una magra consolazione, forse lo è. Ciò che è più apprezzabile è come la corte abbia sottolineato che le situazione igienico – ambientali incidano negativamente sul benessere delle persone e come possa privarle del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare. Così da veicolare l’interpretazione dell’art 8 non come norma che ponga solo un obbligo negativo, di non ingerenza della sfera privata del cittadino, ma un obbligo anche positivo di emanazione pronta ed adeguata di regolazioni che proteggano effettivamente la vita delle persone.

Un’altra medaglia del non-merito italiano che ci fa sicuramente pesare gli stereotipi che ci siamo cuciti addosso.

Federico Proto

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