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Focus: minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al gennaio 2019, sono 8971. In un anno, dal gennaio 2018, sono circa 6000 in meno (erano 14939). Ciò è dovuto, da una parte, alle politiche sui flussi migratori inaugurate dal ministro Minniti e proseguite, sulla stessa linea, dal ministro Salvini; dall’altra parte, al fatto che la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati (una percentuale che si attesta a cavallo del 60% del totale) hanno 17 anni, per cui, al compimento del diciottesimo compleanno, non vengono più considerati all’interno delle statistiche.

DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETÀ GENNAIO 2019

FASCE D’ETÀ PRESENTI E CENSITI %
17 ANNI 5.487 61,2
16 ANNI 2.130 23,7
15 ANNI 693 7,7
7-14 ANNI 576 6,4
0-6 ANNI 85 0,9
TOTALE 8971 100

 

L’analisi dei dati che fornisce il Ministero del Lavoro ci indica inoltre che la nazione maggiormente rappresentata è l’Albania (1611 ragazzi e ragazze albanesi, senza genitori o parenti, vivono in Italia a Gennaio 2019), seguita dall’Egitto (778 persone) e dal Gambia (662 persone).
Sono, infine, 4492 i minori stranieri non accompagnati che risultano irreperibili. Tunisia, Eritrea e Somalia (le cui comunità in Europa sono tra le più popolose) sono le cittadinanze più rappresentate in questo dato.

Minori stranieri non accompagnati: chi sono?
La locuzione “minore straniero non accompagnato” (in sigla MSNA) indica una persona minorenne priva di cittadinanza europea che è presente sul territorio dello Stato per qualsiasi circostanza, in assenza di genitori o di adulti che ne fanno le veci. Si tratta di ragazzi e ragazze, bambini e bambine che, indipendentemente dai motivi per cui hanno intrapreso il viaggio verso l’Italia, si trovano sul territorio dello Stato senza nemmeno un genitore o un parente che li possa aiutare. È per questi motivi che l’Italia, in applicazione di norme internazionali e statali, si fa carico della loro accoglienza, garantendone l’inespellibilità (laddove il minore non rappresenti una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico), l’assistenza sanitaria, il diritto allo studio e, qualora ce ne fosse la possibilità, favorisce l’unità familiare attraverso i cosiddetti ricongiungimenti.
Quando un MSNA, privo di documenti di identità, arriva sul territorio italiano si procede, secondo quanto stabilito dalla legge n. 47/2017, all’accertamento dell’età e all’identificazione, al fine di individuare quei ragazzi e quelle ragazze che hanno diritto alla maggior tutela prevista dalle norme internazionali e nazionali.

Si tratta di una procedura complessa, multidisciplinare, realizzata con la presenza di un mediatore culturale e prevede 5 passaggi: radiografia dell’arcata dentaria; visita ginecologica (per le ragazze); visita dei caratteri primari e secondari (peli, testicoli, etc.); radiografia al polso: le ossa del polso hanno la caratteristica di formare dei cerchi concentrici, simili a quelli dei trochi degli alberi, da cui si può risalire approssimativamente all’età della persona (tuttavia, i parametri di riferimento sono tarati su un gruppo di ragazzi dell’Ohio degli anni ’30, per cui non sempre portano a risultati univoci); infine è previsto un colloquio psicologico.
Se al termine di questa procedura permane ancora un dubbio sull’età del MSNA, si presume la minore età.

Minori stranieri non accompagnati: cosa cambia con il Decreto Sicurezza?
Una volta accertata la minore età dello straniero non accompagnato, si aprono diverse strade per gli operatori del settore al fine di garantire la migliore tutela possibile. In primo luogo, è necessario individuare un tutore legale per il minore, che lo accompagni in tutto il percorso (a volte molto tortuoso) di stabilizzazione della sua condizione in Italia.
In secondo luogo, si può procedere (contemporaneamente) attraverso due strade: richiesta di asilo politico; richiesta di permesso di soggiorno per minore d’età.

La richiesta di asilo politico non ha subito modifiche sostanziali (le modifiche sono soprattutto procedurali): se il richiedente asilo politico è riconosciuto come perseguitato nel proprio Paese d’origine per motivi di opinione politica, di religione, razza, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, può accedere a questo tipo di protezione e divenire rifugiato politico.
Nello stesso tempo (ed in alternativa), si può procedere con la richiesta del permesso di soggiorno per minore d’età, una procedura prevista dalla legge n. 47/2017 che permette al MSNA di regolarizzare la sua permanenza in Italia attraverso l’aiuto delle ambasciate. A monte della procedura, infatti, vi è la richiesta del passaporto che il minore può fare, accompagnato dal tutore, all’ambasciata del proprio Paese d’origine. È chiaro che questa procedura, soprattutto per le difficoltà nei rapporti con la farraginosa burocrazia delle ambasciate di alcuni Paesi (in particolare di quelli dell’Africa Subsahariana), è molto complicata e dipende, spesso, dalla nazionalità del MSNA (con i Paesi del Maghreb o il Bangladesh, ad esempio, è più semplice avviare e concludere le procedure per il passaporto).
Al compimento del diciottesimo anno, qualora il minore sia stato correttamente accompagnato in questo percorso farraginoso e complicato da un tutore attento, non dovrebbe avere problemi. Tuttavia, sempre più spesso, le procedure vengono portate avanti da soggetti che, o per scarsa preparazione o perché disattenti, garantiscono bassi livelli di tutela. In questo modo, se il minore non è correttamente aiutato in queste procedure, potrà facilmente ritrovarsi in una condizione di illegittimità. Ed ecco che, soltanto per aver compiuto gli anni, un ragazzo o una ragazza che, fino al giorno prima era considerata meritevole di tutela, diventa perseguibile per il reato di clandestinità.
Ci chiediamo, allora, se ciò possa essere ritenuto giusto e al fine di tutelare quale valore permettiamo che vengano calpestati così i principi più elementari della nostra cultura giuridica?

Simone Lo Presti

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