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Come il Diritto Europeo entra in Italia

Di Marco Occhipinti

Diritto d’Europa: L’Ue nel nostro ordinamento
Come la Corte Costituzionale è riuscita negli anni a legittimare l’ingerenza normativa comunitaria nel nostro ordinamento

L’Unione Europea è una realtà sempre più vicina, presente e “invadente”: continuamente si sente parlare di sentenze che risolvono controversi contenziosi in un foro comune ed europeo, di atti comunitari che immediatamente e direttamente si impongono sui cittadini (comunitari e non), di vincoli economici e normativi che impegnerebbero il nostro paese, ancora delle conseguenti sentenze con cui l’Italia viene inesorabilmente condannata, per sfacciati ritardi o candide distrazioni. La forza perciò dell’Ue è certamente la sua presenza sempre più radicata in tutti i paesi che hanno deciso di aderirvi.
Diciamo però che l’adesione all’Ue e la relativa cessione di sovranità non sono state affatto acquisizioni facili: infatti nell’aderire all’organismo comunitario le idee su cosa dovesse accadere erano poco chiare e le cautele pressoché infinite; il nostro assetto costituzionale è rimasto del tutto insensibile a interventi per un qualche adattamento, alla faccia di quegli altri paesi che scontrandosi con procedimenti di revisione costituzionale ben più ardui del nostro, hanno deciso di modificarli per accogliere più adeguatamente il nuovo organismo. Vediamo un po’ come si è giunti (e con quali problemi) alla situazione attuale.

L’adesione all’UE è avvenuta con un atto senza alcun straordinario valore: Il Trattato di Roma – del 25 marzo 1957 – potrebbe, almeno per la forma, apparire un trattato qualunque, e come tale non avere particolare forza: infatti coi trattati si ricorre all’ordine di esecuzione – legge 14 ottobre 1957, n. 1203 – ed è per il tramite di questo che il trattato diventa efficace, quindi che le scelte comunitarie sono tradotte nel nostro ordinamento: ma varranno come legge, come una comunissima legge, giacché l’ordine di esecuzione è una legge.
Il Parlamento italiano partorisce in continuazione leggi, e nel farlo mostra spesso di non aderire a quanto fatto prima: a risolvere i contrasti fra quanto previsto ieri e quanto introdotto oggi interviene allora l’abrogazione, per cui il nuovo prodotto legislativo priva di efficacia quello precedente – di pari intensità normativa – e lo sostituisce: l’abrogazione è fenomeno necessario e a produrlo è un lineare principio: se il Parlamento è investito della legittimazione a produrre norme e mutare l’ordinamento, ed è legittimato hic et nunc , questo suo potere deve essere inevitabilmente pieno e illimitato – salvo limiti costituzionali – nel momento di esercizio: infatti il Parlamento gode di una legittimità elettorale ben più recente e attuale in grado di prevalere su scelte passate, meno legittimate: quindi la legge nuova abroga – criterio cronologico – quella vecchia che la racconta diversa.
Stando perciò ad una prima interpretazione, piuttosto formalistica, allora anche le norme europee si recepiscono come fossero legge (il Trattato di Roma fu recepito infatti con legge ordinaria) e da ciò sarebbe sufficiente un intervento del Parlamento a spazzarle via: tale teoria era stata inizialmente sostenuta dalla nostra Corte Costituzionale – sent 14/1964 – ; ma naturalmente la soluzione, così legata a capricci del legislatore italiano e lontana dalla aspettative centralizzatrici dei giudici comunitari, non piacque nel continente ed ebbe vita breve.

Si disse allora – sent 232/1975 – : perché l’Ue possa prevalere sulle decisioni nazionali, bisogna elevare le sue norme a dignità costituzionale: allora non esisteva l’Art 117 Cost come lo conosciamo oggi – emendato dalla Legge cost. n. 3/2001- il quale afferma la vincolatività degli obblighi internazionali e comunitari per Stato e Regioni, e perciò il riferimento costituzionale lo si trovò (a fatica) altrove: nell’Art 11 Cost. L’articolo afferma il ripudio della guerra e la previsione di cessione di sovranità, al pari di altri stati (primo vincolo), per la pace e la giustizia fra le nazioni (secondo vincolo): adesso, è ben chiaro che già per questo secondo vincolo l’articolo sembra forzato nella sua interpretazione “europeista”, giacché l’UE di certo non si propone come garante della pace internazionale, anzi si è resa più volte protagonista di vere e proprie guerre commerciali; infatti destinatario più verosimile della previsione era certamente l’ONU. Comunque la Corte Costituzionale considerò la norma adeguata a dare dovuta copertura costituzionale all’ordinamento comunitario e così le norme comunitarie divennero prevalenti su quelle del legislatore ordinario. Tuttavia la scelta si dimostrò poco operativa: infatti quando una norma di grado inferiore (come quella del legislatore italiano) contrasta con una norma di grado superiore (come quella dell’Ue, innalzata al rango di norma costituzionale) è sì illegittima costituzionalmente, ma per verificarlo si deve avviare un procedimento – giudizio di legittimità costituzionale – di certo non breve, col rischio, del tutto fondato e reale, che la norma illegittima rimanga in piedi per più tempo del previsto producendo effetti come fosse valida.

Fu proprio al termine di un estenuante e lunghissimo giudizio di legittimità costituzionale, durato ben 12 anni (12 anni!) che verteva su una questione di misera importanza (imposta da pagare sull’importazione di una partita di orzo canadese) che si giunse ad un cambiamento: la Sentenza Granital (o La Pergola dal nome del giudice relatore) – sent 170/1984 – prevede che la normativa comunitaria “non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi dello Stato”. Bene. Che significa?
Allora, la sentenza partorisce una soluzione raffinatissima: la teoria dualistica prevede che l’ordinamento italiano e quello comunitario rimangano realtà autonome e indipendenti, senza possibilità di contatto/contrasto fra le relative norme: quindi l’Italia produce norme per sé e l’UE produce norme per sé. Tuttavia col Trattato di Roma l’Italia ha riconosciuto all’organismo comunitario la competenza ad intervenire in certi settori, in quali rientrano ora nella sua competenza: quindi l’UE produce norme negli ambiti ad essa competenti perché quello è considerato il suo ordinamento e se una norma italiana interviene nel settore dicendo qualcosa di diverso… Semplicemente non conta! La norma non si applica – criterio di competenza – perché riguarda un settore che non è di competenza del legislatore italiano, ma oramai rientra nell’ordinamento comunitario: quindi nessun contrasto e nessun interminabile giudizio di legittimità costituzionale, infatti qualunque giudice (non più quello costituzionale) può verificare a chi spetti produrre norme leggendo il Trattato di Roma e le successive modifiche e stabilendo la non applicazione della norma fuori luogo. La soluzione è perciò praticissima, non richiede giudizi infiniti e permette all’Ue di intervenire direttamente sui suoi cittadini comunitari, risolvendo così – in modo alquanto geniale – l’annosa questione normativa che si protraeva da decenni e garantendo un fondamento valido all’ingerenza dell’Ue nella nostra realtà nazionale.

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