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416-ter: luci e ombre

Il cosiddetto inciucio PD-Forza Italia si è mantenuto. Il PD, dopo l’incontro tra Renzi e Verdini e la salita al Colle di Berlusconi, è tornato sui suoi passi e alla Camera ha appoggiato la proposta di Forza Italia.
Ma torniamo un po’ indietro. Alla vigilia del voto alle urne del 1992 fu integrato l’art. 416 bis e introdotto l’art. 416 ter (Libro secondo, titolo V del codice penale). Si voleva “evitare di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti ad altri o a sé durante le consultazioni elettorali”. In concreto, stiamo parlando del voto di scambio che vede protagonisti organizzazioni mafiose e alcuni uomini rispettabilissimi che servono lo Stato, i politici.
Lo scambio elettorale politico-mafioso è quindi un reato. Se un politico offre al mafioso di turno denaro in cambio di voti, dovrà allora scontare una pena che va dai 4 ai 10 anni di reclusione. Se poi emerge che questa relazione va oltre ed è consolidata la pena aumenterà. In teoria dovrebbe essere così. La pratica, però è tutt’altra cosa.
Il procuratore aggiunto DDA di Reggio Calabria, Gratteri, spiega in seguito ai fatti del 16 aprile 2014 che si parla di una pena edittale molto bassa. Se l’imputato venisse giudicato con rito abbreviato, in caso di condanna, avrebbe diritto ad uno sconto della pena pari ad 1/3, “poi facendo buona condotta(per ogni anno tre mesi in meno, ndr) va a finire che dopo due o massimo tre anni sarà fuori”. Ci si aspettava una sanzione più severa. “Pensandoci, cosa sono due, tre, cinque anni di carcere, davanti alla prospettiva di essere capomafia?”.
Fiandaca, candidato PD alle europee, ha aspramente criticato l’inchiesta sulla trattativa Stato/Mafia; forse è anche per questo che il PD “ è ritornato sui suoi passi” – sostiene Crocetta.
“È semplicistico liquidare le trattative Stato/mafia – afferma il PM Nino Di Matteo – quando Cosa Nostra viene cercata dalle istituzioni, capisce che può gettare violenza sul piatto della trattativa, costringendo quindi lo Stato a delle condizioni che la avvantaggiano”.

Fuori dal coro

Un coro di voci si accoda alla protesta, anche se esagerata nei toni, del M5S. Il primo comma dell’art.  416-bis prevedeva una pena che andava dai 7 ai 12 anni, con l’art. 416-ter la pena si riduce. Era, secondo molti, decisamente più incisiva la prima versione uscita dal Senato e non quella approvata il 16 aprile.
Quando si parla di riduzione della pena, per chi è implicato in reati di questo genere, la domanda sorge spontanea: esiste uno spartiacque che separa Stato e criminalità organizzata e che ci permette di vedere nel primo un garante di giustizia? La risposta, per alcuni, viene da sé.

 

Maria Cascone

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